La vicenda in esame si inquadra nell’istituto dell’offerta al pubblico, disciplinata dall’art. 1336 del codice civile che così recita:
L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
Il supermercato, infatti, offre al pubblico un determinato prodotto esponendo il prezzo. Se Mevio prende dallo scaffale il barattolo di marmellata significa che ha accettato l’offerta del supermercato di acquistare quel prodotto. Il contratto si perfeziona nel momento in cui si forma il consenso che, in questa specifica vicenda, è quello in cui Mevio mette nel proprio carrello il prodotto in questione. Dal contratto di compravendita così concluso sorge l’obbligazione di pagare il prezzo.
In conclusione Mevio diventa proprietario del bene quando lo prende dallo scaffale. Il pagamento del prezzo non è condizione per il trasferimento della proprietà ma solo un'obbligazione sorta dal contratto.
Quindi, nessuno può prendere il barattolo di marmellata dal carrello di Mevio.